Contributi scolastici e tasse

EROGAZIONE LIBERALE (da versare all'Istituto Scolastico tramite piattaforma Pago In Rete)
In ragione dei principi di obbligatorietà e di gratuità, non è consentito richiedere alle famiglie contributi obbligatori di qualsiasi genere o natura per l’espletamento delle attività curriculari e di quelle connesse all’assolvimento dell’obbligo scolastico, fatti salvi i rimborsi delle spese sostenute per conto delle famiglie medesime (quali ad es: assicurazione individuale degli studenti per RC e infortuni, libretto delle assenze, gite scolastiche, etc.). Eventuali erogazioni possono dunque essere richieste solo ed esclusivamente quali contribuzioni volontarie con cui le famiglie, con spirito collaborativo e nella massima trasparenza, partecipano al miglioramento e all’ampliamento dell’offerta formativa degli alunni, per raggiungere livelli qualitativi più elevati. E’ pertanto illegittimo, e si configura come una violazione del dovere d’ufficio, subordinare l’iscrizione degli alunni al preventivo versamento del contributo.
Il Consiglio di Istituto (Delibera n. 19/2025-2026) ha stabilito le seguenti quote dell’erogazione liberale a carico delle famiglie, riferite all’anno scolastico in corso. Il contributo scolastico è di natura esclusivamente volontaria.
È prevista una quota minima pari a € 35,00, destinata alla copertura delle spese essenziali di funzionamento dell’Istituto, con particolare riferimento al premio assicurativo alunni Infortuni/R.C., ai materiali di consumo di base per l’attività didattica e al registro elettronico.
È inoltre possibile versare una quota volontaria pari a € 65,00 o 95,00, comprensiva della quota minima, finalizzata anche al sostegno dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa e all’edilizia scolastica.
Le erogazioni liberali versate all’atto dell’iscrizione potranno essere restituite alle famiglie esclusivamente nei casi di ritiro dell’alunno o trasferimento ad altro Istituto, a condizione che non vi sia stata alcuna frequenza scolastica.
Indipendentemente dalla quota versata, la restituzione potrà avvenire unicamente qualora il ritiro o il trasferimento senza frequenza dell’alunno sia formalizzato entro 30 (trenta) giorni dalla data di inizio dell’anno scolastico.
- PAGAMENTO: L'erogazione liberale deve essere versata tramite PAGO IN RETE (info nella Sezione Studenti e Famiglie) - codice scuola PDIS02700T
Sono detraibili dall’imposta sul reddito le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa. La detrazione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.
TASSE SCOLASTICHE (da versare all'Agenzia delle Entrate tramite bollettino postale o F24)
ATTENZIONE - pagare solo la singola tassa dovuta
Ai sensi dell’art. 4 del d.P.C.M. 18 maggio 1990 (G.U. Serie generale 23-5-1990, n. 118), gli importi delle tasse scolastiche sono:
- Tassa di iscrizione:: è esigibile all’atto dell’iscrizione ad un corso di studi secondari, dopo il compimento dei 16 anni da parte dello studente, e vale per l’intera durata del ciclo, non è rateizzabile ed è devoluta integralmente all’Erario. L’importo è di 6,04 euro (pagata una volta).
- Tassa di frequenza: deve essere corrisposta ogni anno, dopo il compimento dei 16 anni da parte dello studente, e può essere rateizzata, con pagamento della prima rata ad inizio d’anno e delle altre nei mesi di dicembre, febbraio ed aprile (Decreto Ministeriale Finanze 16 Settembre 1954). La tassa deve essere pagata per intero sia nel caso che l’alunno si ritiri dalla scuola sia nel caso che sia costretto ad interrompere la frequenza per motivi vari. In caso di trasferimento di uno studente da istituto statale ad altro statale, il pagamento è riconosciuto valido dalla nuova scuola. L’importo è di 15,13 euro (pagata ogni anno)
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Tassa di esame: deve essere corrisposta esclusivamente nella scuola secondaria superiore al momento della presentazione della domanda per gli esami di idoneità, integrativi, di licenza, di qualifica, di Stato (ex maturità). L’importo è di 12.09 euro. Il pagamento non è rateizzabile (art. 3 Decreto Ministeriale Finanze 16.09.1954).
Si precisa che l’esame di qualifica professionale statale non è più sussistente, a seguito dell’Accordo in Conferenza Stato Regioni del 29 aprile 2010, recepito con Decreto Interministeriale 15 giugno 2010.
- Tassa di diploma: la tassa deve essere corrisposta in unica soluzione, al momento della consegna del titolo di studio (tassa di rilascio/ritiro dei relativi diplomi). L’importo è di 15,13 euro, per il rilascio del diploma di maturità delle scuole superiori e per quello dei conservatori di musica.
Pagamento per la singola tassa dovuta
Le tasse scolastiche erariali devono essere versate, precisando la causale, all'Agenzia delle Entrate tramite le tre possibili modalità:
- modello F 24 ordinario o semplificato utilizzando i codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 106/E del 17 dicembre 2019:
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- TSC1. Denominato “Tasse scolastiche – Iscrizione” (€ 6.04);
- TSC2. Denominato “Tasse scolastiche – frequenza” (€ 15.13)
- TSC3. Denominato “Tasse scolastiche – esami” (€ 12.09)
- TSC4. Denominato “Tasse scolastiche – diploma” (€ 15.13)
Indicazioni per la compilazione del modello F24 ordinario o semplificato:
- nell’intestazione indicare il codice fiscale ed il nominativo dello/a studente/ssa;
- nel campo “codice fiscale del coobligato/erede/genitore/tutore/curatore..” indicare il codice fiscale del genitore/tutore/ecc.;
- nel campo “codice identificativo” inserire il codice 02;
- nella sezione ERARIO inserire:
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- il codice tributo e l’importo relativi alla tassa che si deve pagare
- l’anno di riferimento nel formato AAAA con le seguenti modalità:
- se il pagamento si riferisce all’anno scolastico (ovvero per le tasse di iscrizione e frequenza) indicare l’anno iniziale (es: A.S. 2019/2020 riportare 2019)
- se il pagamento si riferisce alle tasse Esami e Diploma indicare l’anno di riferimento (es: A.S. 2019/2020 riportare 2020)
- la somma nella colonna “importi a debito versati”
Le ricevute comprovanti il pagamento devono essere consegnate all'ufficio Didattica.
ESONERO DALLE TASSE SCOLASTICHE
Per gli studenti che frequenteranno le classi quarte e quinte nell'a.s. 2026/2027, è previsto l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche nei seguenti casi:
1. Esonero per reddito
Il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 19 aprile 2019, n. 370 prevede l'esonero totale dal pagamento delle tasse scolastiche per gli studenti appartenenti a nuclei familiari con un valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) pari o inferiore a € 20.000,00.
(È necessario consegnare alla segreteria didattica il modello ISEE)
2. Esonero per merito scolastico
L'esonero è previsto anche per gli studenti che, nell’anno scolastico precedente, abbiano
conseguito:
- una media complessiva pari o superiore a 8/10,
- un voto di comportamento non inferiore a 8/10.
(Riferimento normativo: D.Lgs. 297/94.)
3. Esclusioni dall’esonero
Il diritto all'esonero decade nei seguenti casi:
- lo studente ha ricevuto una sanzione disciplinare superiore a cinque giorni,
- lo studente è ripetente (salvo casi di comprovata infermità).
(Riferimento normativo: art. 200, comma II, D.Lgs. 297/94.
La richiesta deve essere presentata allo sportello Uff. Didattica tramite predisposta modulistica (Vedi la sezione Modulistica Studenti e Famiglie)
RICHIESTA DI RIMBORSO
Per richiedere il rimborso delle tasse nei casi in cui tale azione sia possibile (ad esempio, errore nell’effettuazione del versamento etc.) è necessario presentare relativa richiesta all’Agenzia delle Entrate, presso cui l’importo è stato versato.
Per quanto riguarda l’erogazione liberale, essendo la stessa una donazione "specifica" volontaria e deliberata autonomamente dalle singole istituzioni scolastiche per sostenere le proprie attività (PTOF), in caso di trasferimento presso altro istituto essa può essere parzialmente rimborsata solo su decisione del Consiglio d’Istituto, presieduto dal Dirigente scolastico.
Da: https://www.miur.gov.it/web/guest/tasse-scolastiche/contributo
Ultima revisione il 04-02-2026 da SILVIA BETTIN






